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Patto fiduciario orale per il ri-trasferimento di beni immobili (Sezioni Unite)

  • Immagine del redattore:  avv. Milena Lo Fiego
    avv. Milena Lo Fiego
  • 4 apr 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass., SS. UU. civ, sent. 6.03.2020, n. 6459 L’accordo fiduciario concluso verbalmente è fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario, per conto del fiduciante, abbia natura immobiliare. Qualora le parti non abbiano formalizzato l'accordo in una scrittura potrà porsi un problema di prova, non di validità del patto.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 6 marzo 2019, n.6459

MASSIMA

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.





 
 
 

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