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No all’automatica liquidazione del danno biologico e del danno morale nei sinistri stradali

  • Immagine del redattore:  avv. Milena Lo Fiego
    avv. Milena Lo Fiego
  • 10 apr 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 12 nov 2020

Con l'ordinanza n. 7753, emessa in data 09 aprile 2020, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta liquidazione del danno biologico - inteso come lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, inteso come compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, trattandosi di categorie" o "voci" di danno appartenenti alla stessa area protetta dalla norma costituzionale di cui all’ art. 32 Cost.).

Tuttavia, non è esclusa, al pari delle personalizzazioni del danno biologico, giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale, una differente e autonoma valutazione, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto per effetto della lesione del suo diritto alla salute.

Vai al testo integrale dell'ordinanz


http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200408/snciv@s30@a2020@n07753@tO.clean.pdf


 
 
 

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