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Credito al consumo: caso Lexitor CGUE – prime applicazioni da parte dei Tribunali ordinari

  • Immagine del redattore:  avv. Milena Lo Fiego
    avv. Milena Lo Fiego
  • 10 apr 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Con il pronunciamento n. 1340 del 07 febbraio 2020, Il Tribunale di Napoli, ha condannato la Banca convenuta, alla restituzione di tutti i costi pagati e non goduti dal consumatore, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, senza distinguere tra costi up front e recurring.

La sentenza si conforma ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel provvedimento n° 383 del 2018 (caso Lexitor) in cui essa, correggendo l’interpretazione fornita dalle autorità creditizie degli Stati membri, dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo ha stabilito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e costi recurring.

L’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi connessi alla durata del contratto, sulla base di una determinazione effettuata unilateralmente dalla banca concedente il credito.

 
 
 

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